< Liber Numeri 30 >

1 et locutus est ad principes tribuum filiorum Israhel iste est sermo quem praecepit Dominus
Mosè disse ai capi delle tribù degli Israeliti: «Questo il Signore ha ordinato:
2 si quis virorum votum Domino voverit aut se constrinxerit iuramento non faciet irritum verbum suum sed omne quod promisit implebit
Quando uno avrà fatto un voto al Signore o si sarà obbligato con giuramento ad una astensione, non violi la sua parola, ma dia esecuzione a quanto ha promesso con la bocca.
3 mulier si quippiam voverit et se constrinxerit iuramento quae est in domo patris sui et in aetate adhuc puellari si cognoverit pater votum quod pollicita est et iuramentum quo obligavit animam suam et tacuerit voti rea erit
Quando una donna avrà fatto un voto al Signore e si sarà obbligata ad una astensione, mentre è ancora in casa del padre, durante la sua giovinezza,
4 quicquid pollicita est et iuravit opere conplebit
se il padre, avuta conoscenza del voto di lei e dell'astensione alla quale si è obbligata, non dice nulla, tutti i voti di lei saranno validi e saranno valide tutte le astensioni alle quali si sarà obbligata.
5 sin autem statim ut audierit contradixerit pater et vota et iuramenta eius irrita erunt nec obnoxia tenebitur sponsioni eo quod contradixerit pater
Ma se il padre, quando ne viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti di lei e tutte le astensioni alle quali si sarà obbligata, non saranno validi; il Signore la perdonerà, perché il padre le ha fatto opposizione.
6 si maritum habuerit et voverit aliquid et semel verbum de ore eius egrediens animam illius obligaverit iuramento
Se si marita quando è legata da voti o da un obbligo di astensione assunto alla leggera con le labbra,
7 quo die audierit vir et non contradixerit voti rea erit reddet quodcumque promiserat
se il marito ne ha conoscenza e quando viene a conoscenza non dice nulla, i voti di lei saranno validi e saranno validi gli obblighi di astensione da lei assunti.
8 sin autem audiens statim contradixerit et irritas fecerit pollicitationes eius verbaque quibus obstrinxerat animam suam propitius ei erit Dominus
Ma se il marito, quando ne viene a conoscenza, le fa opposizione, egli annullerà il voto che essa ha fatto e l'obbligo di astensione che essa si è assunta alla leggera; il Signore la perdonerà.
9 vidua et repudiata quicquid voverint reddent
Ma il voto di una vedova o di una donna ripudiata, qualunque sia l'obbligo che si è assunto, rimarrà valido.
10 uxor in domo viri cum se voto constrinxerit et iuramento
Se una donna nella casa del marito farà voti o si obbligherà con giuramento ad una astensione
11 si audierit vir et tacuerit nec contradixerit sponsioni reddet quodcumque promiserat
e il marito ne avrà conoscenza, se il marito non dice nulla e non le fa opposizione, tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli obblighi di astensione da lei assunti.
12 sin autem extemplo contradixerit non tenebitur promissionis rea quia maritus contradixit et Dominus ei propitius erit
Ma se il marito, quando ne viene a conoscenza, li annulla, quanto le sarà uscito dalle labbra, voti od obblighi di astensione, non sarà valido; il marito lo ha annullato; il Signore la perdonerà.
13 si voverit et iuramento se constrinxerit ut per ieiunium vel ceterarum rerum abstinentiam adfligat animam suam in arbitrio viri erit ut faciat sive non faciat
Il marito può ratificare e il marito può annullare qualunque voto e qualunque giuramento, per il quale essa sia obbligata a mortificarsi.
14 quod si audiens vir tacuerit et in alteram diem distulerit sententiam quicquid voverat atque promiserat reddet quia statim ut audivit tacuit
Ma se il marito, da un giorno all'altro, non dice nulla in proposito, egli ratifica così tutti i voti di lei e tutti gli obblighi di astensione da lei assunti; li ratifica perché non ha detto nulla a questo proposito quando ne ha avuto conoscenza.
15 sin autem contradixerit postquam rescivit portabit ipse iniquitatem eius
Ma se li annulla qualche tempo dopo averne avuto conoscenza, porterà il peso della colpa della moglie».
16 istae sunt leges quas constituit Dominus Mosi inter virum et uxorem inter patrem et filiam quae in puellari adhuc aetate est vel quae manet in parentis domo
Queste sono le leggi che il Signore prescrisse a Mosè riguardo al marito e alla moglie, al padre e alla figlia, quando questa è ancora fanciulla, in casa del padre.

< Liber Numeri 30 >