< Liber Numeri 30 >
1 et locutus est ad principes tribuum filiorum Israel: Iste est sermo quem praecepit Dominus:
Mosè parlò ai capi delle tribù de’ figliuoli d’Israele, dicendo: “Questo è quel che l’Eterno ha ordinato:
2 Si quis virorum votum Domino voverit, aut se constrinxerit iuramento: non faciet irritum verbum suum, sed omne quod promisit, implebit.
Quand’uno avrà fatto un voto all’Eterno od avrà con giuramento contratta una solenne obbligazione, non violerà la sua parola, ma metterà in esecuzione tutto quello che gli è uscito di bocca.
3 Mulier si quippiam voverit, et se constrinxerit iuramento, quae est in domo patris sui, et in aetate adhuc puellari: si cognoverit pater votum quod pollicita est, et iuramentum quo obligavit animam suam, et tacuerit, voti rea erit:
Così pure quando una donna avrà fatto un voto all’Eterno e si sarà legata con un impegno essendo in casa dei padre, durante la sua giovinezza,
4 quidquid pollicita est et iuravit, opere complebit.
se il padre, avendo conoscenza del voto di lei e dell’impegno per il quale ella si è legata, non dice nulla a questo proposito, tutti i voti di lei saranno validi, e saranno validi tutti gli impegni per i quali ella si sarà legata.
5 sin autem statim ut audierit, contradixerit pater: et vota et iuramenta eius irrita erunt, nec obnoxia tenebitur sponsioni, eo quod contradixerit pater.
Ma se il padre, il giorno che ne viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti di lei e tutti gl’impegni per i quali si sarà legata, non saranno validi; e l’Eterno le perdonerà, perché il padre le ha fatto opposizione.
6 Si maritum habuerit, et voverit aliquid, et semel de ore eius verbum egrediens animam eius obligaverit iuramento:
E se viene a maritarsi essendo legata da voti o da una promessa fatta alla leggera con le labbra, per la quale si sia impegnata,
7 quo die audierit vir, et non contradixerit, voti rea erit, reddetque quodcumque promiserat.
se il marito ne ha conoscenza e il giorno che ne viene a conoscenza non dice nulla a questo proposito, i voti di lei saranno validi, e saranno validi gl’impegni per i quali ella si è legata.
8 sin autem audiens statim contradixerit, et irritas fecerit pollicitationes eius, verbaque quibus obstrinxerat animam suam: propitius erit ei Dominus.
Ma se il marito, il giorno che ne viene a conoscenza, le fa opposizione, egli annullerà il voto ch’ella ha fatto e la promessa che ha proferito alla leggera per la quale s’è impegnata; e l’Eterno le perdonerà.
9 Vidua et repudiata quidquid voverint, reddent.
Ma il voto di una vedova o di una donna ripudiata, qualunque sia l’impegno per il quale si sarà legata, rimarrà valido.
Quando una donna, nella casa di suo marito, farà dei voti o si legherà con un giuramento,
e il marito ne avrà conoscenza, se il marito non dice nulla a questo proposito e non le fa opposizione, tutti i voti di lei saranno validi, e saran validi tutti gl’impegni per i quali ella si sarà legata.
Ma se il marito, il giorno che ne viene a conoscenza li annulla, tutto ciò che le sarà uscito dalle labbra, siano voti o impegni per cui s’è legata, non sarà valido; il marito lo ha annullato; e l’Eterno le perdonerà.
13 Si voverit, et iuramento se constrinxerit, ut per ieiunium, vel ceterarum rerum abstinentiam affligat animam suam, in arbitrio viri erit ut faciat, sive non faciat.
Il marito può ratificare e il marito può annullare qualunque voto e qualunque giuramento, per il quale ella si sia impegnata a mortificare la sua persona.
14 quod si audiens vir tacuerit, et in alteram diem distulerit sententiam: quidquid voverat atque promiserat, reddet: quia statim ut audivit, tacuit.
Ma se il marito, giorno dopo giorno, non dice nulla in proposito, egli ratifica così tutti i voti di lei e tutti gl’impegni per i quali ella si è legata; li ratifica, perché non ha detto nulla a questo proposito il giorno che ne ha avuto conoscenza.
15 sin autem contradixerit postquam rescivit, portabit ipse iniquitatem eius.
Ma se li annulla qualche tempo dopo averne avuto conoscenza, sarà responsabile del peccato della moglie”.
16 Istae sunt leges, quas constituit Dominus Moysi inter virum et uxorem, inter patrem et filiam, quae in puellari adhuc aetate est, vel quae manet in parentis domo.
Tali sono le leggi che l’Eterno prescrisse a Mosè, riguardo al marito e alla moglie, al padre e alla figliuola, quando questa è ancora fanciulla, in casa di suo padre.