< Leviticus 25 >
1 Locutusque est Dominus ad Moysen in monte Sinai, dicens:
L’Eterno parlò ancora a Mosè sul monte Sinai, dicendo:
2 Loquere filiis Israel, et dices ad eos: Quando ingressi fueritis terram quam ego dabo vobis, sabbatizes sabbatum Domini.
“Parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato all’Eterno.
3 Sex annis seres agrum tuum, et sex annis putabis vineam tuam, colligesque fructus eius:
Per sei anni seminerai il tuo campo, per sei anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti;
4 septimo autem anno sabbatum erit terrae, requietionis Domini: agrum non seres, et vineam non putabis.
ma il settimo anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore dell’Eterno; non seminerai il tuo campo, né poterai la tua vigna.
5 Quae sponte gignet humus, non metes: et uvas primitiarum tuarum non colliges quasi vindemiam: annus enim requietionis terrae est:
Non mieterai quello che nascerà da sé dal seme caduto nella tua raccolta precedente, e non vendemmierai l’uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la terra.
6 sed erunt vobis in cibum, tibi et servo tuo, ancillae et mercenario tuo, et advenae qui peregrinatur apud te:
Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo, servirà di nutrimento a te, al tuo servo, alla tua serva, al tuo operaio e al tuo forestiero che stanno da te,
7 iumentis tuis et pecoribus omnia quae nascuntur, praebebunt cibum.
al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese; tutto il suo prodotto servirà loro di nutrimento.
8 Numerabis quoque tibi septem hebdomadas annorum, id est, septies septem, quae simul faciunt annos quadraginta novem:
Conterai pure sette settimane d’anni: sette volte sette anni; e queste sette settimane d’anni ti faranno un periodo di quarantanove anni.
9 et clanges buccina mense septimo, decima die mensis, propitiationis tempore, in universa terra vestra.
Poi il decimo giorno del settimo mese farai squillar la tromba; il giorno delle espiazioni farete squillar la tromba per tutto il paese.
10 Sanctificabisque annum quinquagesimum, et vocabis remissionem cunctis habitatoribus terrae tuae: ipse est enim iubilaeus. Revertetur homo ad possessionem suam, et unusquisque rediet ad familiam pristinam:
E santificherete il cinquantesimo anno, e proclamerete l’affrancamento nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognun di voi tornerà nella sua proprietà, e ognun di voi tornerà nella sua famiglia.
11 quia iubilaeus est et quinquagesimus annus. Non seretis, neque metetis sponte in agro nascentia, et primitias vindemiae non colligetis,
Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non seminerete e non raccoglierete quello che i campi produrranno da sé, e non vendemmierete le vigne non potate.
12 ob sanctificationem iubilaei, sed statim oblata comedetis.
Poiché è il giubileo; esso vi sarà sacro; mangerete il prodotto che vi verrà dai campi.
13 Anno iubilaei redient omnes ad possessiones suas.
In quest’anno del giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo.
14 quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum, sed iuxta numerum annorum iubilei emes ab eo,
Se vendete qualcosa al vostro prossimo o se comprate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al suo fratello.
15 et iuxta supputationem frugum vendet tibi.
Regolerai la compra che farai dal tuo prossimo, sul numero degli anni passati dall’ultimo giubileo, e quegli venderà a te in ragione degli anni di rendita.
16 Quanto plures anni remanserint post iubilaeum, tanto crescet et pretium: et quanto minus temporis numeraveris, tanto minoris et emptio constabit. tempus enim frugum vendet tibi.
Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; e quanto minore sarà il tempo, tanto calerai il prezzo; poiché quegli ti vende il numero delle raccolte.
17 Nolite affligere contribules vestros, sed timeat unusquisque Deum suum, quia ego Dominus Deus vester.
Nessun di voi danneggi il suo fratello, ma temerai il tuo Dio; poiché io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.
18 Facite praecepta mea, et iudicia custodite, et implete ea, ut habitare possitis in terra absque ullo pavore,
Voi metterete in pratica le mie leggi, e osserverete le mie prescrizioni e le adempirete, e abiterete il paese in sicurtà.
19 et gignat vobis humus fructus suos, quibus vescamini usque ad saturitatem, nullius impetum formidantes.
La terra produrrà i suoi frutti, voi ne mangerete a sazietà e abiterete in essa in sicurtà.
20 Quod si dixeritis: Quid comedemus anno septimo, si non severimus, neque collegerimus fruges nostras?
E se dite: Che mangeremo il settimo anno, giacché non semineremo e non faremo la nostra raccolta?
21 Dabo benedictionem meam vobis anno sexto, et faciet fructus trium annorum:
Io disporrò che la mia benedizione venga su voi il sesto anno, ed esso vi darà una raccolta per tre anni.
22 seretisque anno octavo, et comedetis veteres fruges usque ad nonum annum: donec nova nascantur, edetis vetera.
E l’ottavo anno seminerete e mangerete della vecchia raccolta fino al nono anno; mangerete della raccolta vecchia finché sia venuta la nuova.
23 Terra quoque non vendetur in perpetuum: quia mea est, et vos advenae et coloni mei estis.
Le terre non si venderanno per sempre; perché la terra è mia, e voi state da me come forestieri e avventizi.
24 unde cuncta regio possessionis vestrae sub redemptionis conditione vendetur.
Perciò, in tutto il paese che sarà vostro possesso, concederete il diritto di riscatto del suolo.
25 Si attenuatus frater tuus vendiderit possessiunculam suam, et voluerit propinquus eius, potest redimere quod ille vendiderat.
Se il tuo fratello diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo verrà, e riscatterà ciò che il suo fratello ha venduto.
26 sin autem non habuerit proximum, et ipse pretium ad redimendum potuerit invenire:
E se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto,
27 computabuntur fructus ex eo tempore quo vendidit: et quod reliquum est, reddet emptori, sicque recipiet possessionem suam.
conterà le annate scorse dalla vendita, renderà il soprappiù al compratore, e rientrerà così nel suo.
28 quod si non invenerit manus eius ut reddat pretium, habebit emptor quod emerat, usque ad annum iubileum. In ipso enim omnis venditio redibit ad dominum, et ad possessorem pristinum.
Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino all’anno del giubileo; al giubileo sarà cosa franca, ed egli rientrerà nel suo possesso.
29 Qui vendiderit domum intra urbis muros, habebit licentiam redimendi, donec unus impleatur annus.
Se uno vende una casa da abitare in una città murata, avrà il diritto di riscattarla fino al compimento di un anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero.
30 si non redemerit, et anni circulus fuerit evolutus, emptor possidebit eam, et posteri eius in perpetuum, et redimi non poterit, etiam in iubileo.
Ma se quella casa posta in una città murata non è riscattata prima del compimento d’un anno intero, rimarrà in perpetuo intero, rimarrà in perpetuo proprietà del compratore e dei suoi discendenti; non sarà franca al giubileo.
31 Sin autem in villa domus, quae muros non habet, agrorum iure vendetur. si ante redempta non fuerit, in iubileo revertetur ad dominum.
Però, le case de’ villaggi non attorniati da mura saranno considerate come parte dei fondi di terreno; potranno essere riscattate, e al giubileo saranno franche.
32 Aedes Levitarum, quae in urbibus sunt, semper possunt redimi:
Quanto alle città de’ Leviti e alle case ch’essi vi possederanno, i Leviti avranno il diritto perpetuo di riscatto.
33 si redemptae non fuerint, in iubileo revertentur ad dominos, quia domus urbium Levitarum pro possessionibus sunt inter filios Israel.
E se anche uno de’ Leviti ha fatto il riscatto, la casa venduta, con la città dove si trova, sarà franca al giubileo, perché le case delle città dei Leviti sono loro proprietà, in mezzo ai figliuoli d’Israele.
34 Suburbana autem eorum non veneant, quia possessio sempiterna est.
I campi situati ne’ dintorni delle città dei Leviti non si potranno vendere, perché sono loro proprietà perpetua.
35 Si attenuatus fuerit frater tuus, et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenam, et peregrinum, et vixerit tecum,
Se il tuo fratello ch’è presso di te è impoverito e i suoi mezzi vengon meno, tu lo sosterrai, anche se forestiero e avventizio, onde possa vivere presso di te.
36 ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti. Time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te.
Non trarre da lui interesse, né utile; ma temi il tuo Dio, e viva il tuo fratello presso di te.
37 Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges.
Non gli darai il tuo danaro a interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne un utile.
38 Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos de Terra Aegypti, ut darem vobis Terram Chanaan, et essem vester Deus.
Io sono l’Eterno, il vostro Dio, che vi ha tratto dal paese d’Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio.
39 Si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non eum opprimes servitute famulorum,
Se il tuo fratello ch’è presso di te è impoverito e si vende a te, non lo farai servire come uno schiavo;
40 sed quasi mercenarius et colonus erit: usque ad annum iubileum operabitur apud te,
starà da te come un lavorante, come un avventizio. Ti servirà fino all’anno del giubileo;
41 et postea egredietur cum liberis suis, et revertetur ad cognationem ad possessionem patrum suorum.
allora se ne andrà da te insieme coi suoi figliuoli, tornerà nella sua famiglia, e rientrerà nella proprietà de’ suoi padri.
42 mei enim servi sunt, et ego eduxi eos de Terra Aegypti. non veneant conditione servorum:
Poiché essi sono miei servi, ch’io trassi dal paese d’Egitto; non debbono esser venduti come si vendono gli schiavi.
43 ne affligas eum per potentiam, sed metuito Deum tuum.
Non lo dominerai con asprezza, ma temerai il tuo Dio.
44 Servus et ancilla sint vobis de nationibus quae in circuitu vestro sunt.
Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprio, li prenderete dalle nazioni che vi circondano; da queste comprerete lo schiavo e la schiava.
45 Et de advenis qui peregrinantur apud vos, vel qui ex his nati fuerint in terra vestra, hos habebitis famulos:
Potrete anche comprarne tra i figliuoli degli stranieri stabiliti fra voi e fra le loro famiglie che si troveranno fra voi, tra i figliuoli ch’essi avranno generato nel vostro paese; e saranno vostra proprietà.
46 et hereditario iure transmittetis ad posteros, ac possidebitis in aeternum. fratres autem vestros filios Israel ne opprimatis per potentiam.
E li potrete lasciare in eredità ai vostri figliuoli dopo di voi, come loro proprietà; vi servirete di loro come di schiavi in perpetuo; ma quanto ai vostri fratelli, i figliuoli d’Israele, nessun di voi dominerà l’altro con asprezza.
47 Si invaluerit apud vos manus advenae atque peregrini, et attenuatus frater tuus vendiderit se ei, aut cuiquam de stirpe eius:
Se un forestiero stabilito presso di te arricchisce, e il tuo fratello divien povero presso di lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della famiglia del forestiero,
48 post venditionem potest redimi. Qui voluerit ex fratribus suis, redimet eum,
dopo che si sarà venduto, potrà essere riscattato; lo potrà riscattare uno de’ suoi fratelli;
49 et patruus, et patruelis, et consanguineus, et affinis. Sin autem et ipse potuerit, redimet se,
lo potrà riscattare suo zio, o il figliuolo del suo zio; lo potrà riscattare uno de’ parenti dello stesso suo sangue, o, se ha i mezzi di farlo, potrà riscattarsi da sé.
50 supputatis dumtaxat annis a tempore venditionis suae usque in annum iubileum: et pecunia, qua venditus fuerat, iuxta annorum numerum et rationem mercenarii supputata.
Farà il conto, col suo compratore, dall’anno che gli si è venduto all’anno del giubileo; e il prezzo da pagare si regolerà secondo il numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un lavorante.
51 Si plures fuerint anni qui remanent usque ad iubileum, secundum hos reddet et pretium.
Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il suo riscatto in ragione di questi anni, e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato:
52 si pauci, ponet rationem cum eo iuxta annorum numerum, et reddet emptori quod reliquum est annorum,
se rimangon pochi anni per arrivare al giubileo, farà il conto col suo compratore, e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni.
53 quibus ante servivit mercedibus imputatis: non affliget eum violenter in conspectu tuo.
Starà da lui come un lavorante fissato annualmente; il padrone non lo dominerà con asprezza sotto i tuoi occhi.
54 Quod si per haec redimi non potuerit, anno iubileo egredietur cum liberis suis.
E se non è riscattato in alcuno di quei modi, se ne uscirà libero l’anno del giubileo: egli, coi suoi figliuoli.
55 Mei enim sunt servi, filii Israel, quos eduxi de Terra Aegypti.
Poiché i figliuoli d’Israele son servi miei; sono miei servi, che ho tratto dal paese d’Egitto. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.