< Exodus 22 >

1 Si quis furatus fuerit bovem, aut ovem, et occiderit vel vendiderit: quinque boves pro uno bove restituet, et quattuor oves pro una ove.
Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo scanna o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame per il montone.
2 Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit: percussor non erit reus sanguinis.
Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è vendetta di sangue.
3 Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur. Si non habuerit quod pro furto reddat, ipse venundabitur.
Ma se il sole si era gia alzato su di lui, a suo riguardo vi è vendetta di sangue. Il ladro dovrà dare l'indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell'oggetto rubato.
4 si inventum fuerit apud eum quod furatus est, vivens, sive bos, sive asinus, sive ovis: duplum restituet.
Se si trova ancora in vita e in suo possesso ciò che è stato rubato, si tratti di bue, di asino o di montone, restituirà il doppio.
5 Si laeserit quispiam agrum vel vineam, et dimiserit iumentum suum ut depascatur aliena: quidquid optimum habuerit in agro suo, vel in vinea, pro damni aestimatione restituet.
Quando un uomo usa come pascolo un campo o una vigna e lascia che il suo bestiame vada a pascolare nel campo altrui, deve dare l'indennizzo con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.
6 Si egressus ignis invenerit spicas, et comprehenderit acervos frugum, sive stantes segetes in agris, reddet damnum qui ignem succenderit.
Quando un fuoco si propaga e si attacca ai cespugli spinosi, se viene bruciato un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano in erba, colui che ha provocato l'incendio darà l'indennizzo.
7 Si quis commendaverit amico pecuniam, aut vas in custodiam, et ab eo, qui susceperat, furto ablata fuerint: si invenitur fur, duplum reddet:
Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo argento od oggetti e poi nella casa di questo uomo viene commesso un furto, se si trova il ladro, restituirà il doppio.
8 si latet fur, dominus domus applicabitur ad deos, et iurabit quod non extenderit manum in rem proximi sui,
Se il ladro non si trova, il padrone della casa si accosterà a Dio per giurare che non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo.
9 ad perpetrandam fraudem, tam in bove, quam in asino, et ove ac vestimento, et quidquid damnum inferre potest: ad deos utriusque causa perveniet: et si illi iudicaverit, duplum restituet proximo suo.
Qualunque sia l'oggetto di una frode, si tratti di un bue, di un asino, di un montone, di una veste, di qualunque oggetto perduto, di cui uno dice: «E' questo!», la causa delle due parti andrà fino a Dio: colui che Dio dichiarerà colpevole restituirà il doppio al suo prossimo.
10 Si quis commendaverit proximo suo asinum, bovem, ovem, et omne iumentum ad custodiam, et mortuum fuerit, aut debilitatum, vel captum ab hostibus, nullusque hoc viderit:
Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo un asino o un bue o un capo di bestiame minuto o qualsiasi bestia, se la bestia è morta o si è prodotta una frattura o è stata rapita senza testimone,
11 iusiurandum erit in medio, quod non extenderit manum ad rem proximi sui: suscipietque dominus iuramentum, et ille reddere non cogetur.
tra le due parti interverrà un giuramento per il Signore, per dichiarare che il depositario non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Il padrone della bestia accetterà e l'altro non dovrà restituire.
12 Quod si furto ablatum fuerit, restituet damnum domino.
Ma se la bestia è stata rubata quando si trovava presso di lui, pagherà l'indennizzo al padrone di essa.
13 Si comestum a bestia, deferat ad eum quod occisum est, et non restituet.
Se invece è stata sbranata, la porterà in testimonianza e non dovrà dare l'indennizzo per la bestia sbranata.
14 Qui a proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit, et debilitatum aut mortuum fuerit domino non praesente, reddere compelletur.
Quando un uomo prende in prestito dal suo prossimo una bestia e questa si è prodotta una frattura o è morta in assenza del padrone, dovrà pagare l'indennizzo.
15 Quod si impraesentiarum dominus fuerit, non restituet, maxime si conductum venerat pro mercede operis sui.
Ma se il padrone si trova presente, non deve restituire; se si tratta di una bestia presa a nolo, la sua perdita è compensata dal prezzo del noleggio.
16 Si seduxerit quis virginem necdum desponsatam, dormieritque cum ea: dotabit eam, et habebit eam uxorem.
Quando un uomo seduce una vergine non ancora fidanzata e pecca con lei, ne pagherà la dote nuziale ed essa diverrà sua moglie.
17 Si pater virginis dare noluerit, reddet pecuniam iuxta modum dotis, quam virgines accipere consueverunt.
Se il padre di lei si rifiuta di dargliela, egli dovrà versare una somma di denaro pari alla dote nuziale delle vergini.
18 Maleficos non patieris vivere.
Non lascerai vivere colei che pratica la magìa.
19 Qui coierit cum iumento, morte moriatur.
Chiunque si abbrutisce con una bestia sia messo a morte.
20 Qui immolat diis, occidetur, praeterquam Domino soli.
Colui che offre un sacrificio agli dei, oltre al solo Signore, sarà votato allo sterminio.
21 Advenam non contristabis, neque affliges eum: advenae enim et ipsi fuistis in Terra Aegypti.
Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto.
22 Viduae et pupillo non nocebitis.
Non maltratterai la vedova o l'orfano.
23 Si laeseritis eos, vociferabuntur ad me, et ego audiam clamorem eorum:
Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido,
24 et indignabitur furor meus, percutiamque vos gladio, et erunt uxores vestrae viduae, et filii vestri pupilli.
la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani.
25 Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes.
Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse.
26 Si pignus a proximo tuo acceperis vestimentum, ante solis occasum reddes ei.
Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole,
27 Ipsum enim est solum, quo operitur, indumentum carnis eius, nec habet aliud in quo dormiat: si clamaverit ad me, exaudiam eum, quia misericors sum.
perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, perché io sono pietoso.
28 Diis non detrahes, et principi populi tui non maledices.
Non bestemmierai Dio e non maledirai il principe del tuo popolo.
29 Decimas tuas et primitias tuas non tardabis reddere, primogenitum filiorum tuorum dabis mihi.
Non ritarderai l'offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che stilla dal tuo frantoio. Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me.
30 De bobus quoque, et ovibus similiter facies: septem diebus sit cum matre sua, die octava reddes illum mihi.
Così farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto: sette giorni resterà con sua madre, l'ottavo giorno me lo darai.
31 Viri sancti eritis mihi: carnem, quae a bestiis fuerit praegustata, non comedetis, sed proiicietis canibus.
Voi sarete per me uomini santi: non mangerete la carne di una bestia sbranata nella campagna, la getterete ai cani.

< Exodus 22 >