< Deuteronomii 21 >

1 Quando inventum fuerit in terra, quam Dominus Deus tuus daturus est tibi, hominis cadaver occisi, et ignorabitur caedis reus,
Quando nella terra di cui l’Eterno, il tuo Dio, ti dà il possesso si troverà un uomo ucciso, disteso in un campo, senza che sappiasi chi l’abbia ucciso,
2 egredientur maiores natu, et iudices tui, et metientur a loco cadaveris singularum per circuitum spatia civitatum:
i tuoi anziani e i tuoi giudici usciranno e misureranno la distanza fra l’ucciso e le città dei dintorni.
3 et quam viciniorem ceteris esse perspexerint, seniores civitatis illius tollent vitulam de armento, quae non traxit iugum, nec terram scidit vomere,
Poi gli anziani della città più vicina all’ucciso prenderanno una giovenca, che non abbia ancora lavorato né portato il giogo;
4 et ducent eam ad vallem asperam atque saxosam, quae numquam arata est, nec sementem recepit: et caedent in ea cervices vitulae:
e gli anziani di quella città faranno scendere la giovenca presso un torrente perenne in luogo dove non si lavora e non si semina, e quivi troncheranno il collo alla giovenca nel torrente.
5 accedentque sacerdotes filii Levi, quos elegerit Dominus Deus tuus ut ministrent ei, et benedicant in nomine eius, et ad verbum eorum omne negotium, et quidquid mundum, vel immundum est, iudicetur.
E i sacerdoti, figliuoli di Levi, si avvicineranno, poiché l’Eterno, il tuo Dio, li ha scelti per servirlo e per dare la benedizione nel nome dell’Eterno, e la loro parola ha da decidere ogni controversia e ogni caso di lesione.
6 Et venient maiores natu civitatis illius ad interfectum, lavabuntque manus suas super vitulam, quae in valle percussa est,
Allora tutti gli anziani di quella città che sono i più vicini all’ucciso, si laveranno le mani sulla giovenca a cui si sarà troncato il collo nel torrente;
7 et dicent: Manus nostrae non effuderunt sanguinem hunc, nec oculi viderunt.
e, prendendo la parola, diranno: “Le nostre mani non hanno sparso questo sangue, e i nostri occhi non l’hanno visto spargere.
8 propitius esto populo tuo Israel, quem redemisti Domine, et ne reputes sanguinem innocentem in medio populi tui Israel. Et auferetur ab eis reatus sanguinis:
O Eterno, perdona al tuo popolo Israele che tu hai riscattato, e non far responsabile il tuo popolo Israele del sangue innocente”. E quel sangue sparso sarà loro perdonato.
9 tu autem alienus eris ab innocentis cruore, qui fusus est, cum feceris quod praecepit Dominus.
Così tu torrai via di mezzo a te il sangue innocente, perché avrai fatto ciò ch’è giusto agli occhi dell’Eterno.
10 Si egressus fueris ad pugnam contra inimicos tuos, et tradiderit eos Dominus Deus tuus in manu tua, captivosque duxeris,
Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e l’Eterno, il tuo Dio, te li avrà dati nelle mani e tu avrai fatto de’ prigionieri,
11 et videris in numero captivorum mulierem pulchram, et adamaveris eam, voluerisque habere uxorem,
se vedrai tra i prigionieri una donna bella d’aspetto, e le porrai affezione e vorrai prendertela per moglie, la menerai in casa tua;
12 introduces eam in domum tuam: quae radet caesariem, et circumcidet ungues,
ella si raderà il capo, si taglierà le unghie,
13 et deponet vestem, in qua capta est: sedensque in domo tua, flebit patrem et matrem suam uno mense: et postea intrabis ad eam, dormiesque cum illa, et erit uxor tua.
si leverà il vestito che portava quando fu presa, dimorerà in casa tua, e piangerà suo padre e sua madre per un mese intero; poi entrerai da lei, e tu sarai suo marito, ed ella tua moglie.
14 Si autem postea non sederit animo tuo, dimittes eam liberam, nec vendere poteris pecunia, nec opprimere per potentiam: quia humiliasti eam.
E se avvenga che non ti piaccia più, la lascerai andare dove vorrà; ma non la potrai in alcun modo vendere per danaro né trattare da schiava, giacché l’hai umiliata.
15 Si habuerit homo uxores duas, unam dilectam, et alteram odiosam, genueritque ex eis liberos, et fuerit filius odiosae primogenitus,
Quand’un uomo avrà due mogli, l’una amata e l’altra odiata, e tanto l’amata quanto l’odiata gli avrà dato de’ figliuoli, se il primogenito è figliuolo dell’odiata,
16 volueritque substantiam inter filios suos dividere: non poterit filium dilectae facere primogenitum, et praeferre filio odiosae,
nel giorno ch’ei dividerà tra i suoi figliuoli i beni che possiede, non potrà far primogenito il figliuolo dell’amata, anteponendolo al figliuolo della odiata, che è il primogenito;
17 sed filium odiosae agnoscet primogenitum, dabitque ei de his quae habuerit cuncta duplicia: iste est enim principium liberorum eius, et huic debentur primogenita.
ma riconoscerà come primogenito il figliuolo dell’odiata, dandogli una parte doppia di tutto quello che possiede; poich’egli è la primizia del suo vigore, e a lui appartiene il diritto di primogenitura.
18 Si genuerit homo filium contumacem et protervum, qui non audierit patris aut matris imperium, et coercitus obedire contempserit:
Quando un uomo avrà un figliuolo caparbio e ribelle che non ubbidisce alla voce né di suo padre né di sua madre, e benché l’abbian castigato non da loro retta,
19 apprehendent eum, et ducent ad seniores civitatis illius, et ad portam iudicii,
suo padre e sua madre lo prenderanno e lo meneranno dagli anziani della sua città, alla porta del luogo dove abita,
20 dicentque ad eos: Filius noster iste protervus et contumax est, monita nostra audire contemnit, comessationibus vacat, et luxuriae atque conviviis:
e diranno agli anziani della sua città: “Questo nostro figliuolo è caparbio e ribelle; non vuol ubbidire alla nostra voce, è un ghiotto e un ubriacone”;
21 lapidibus eum obruet populus civitatis: et morietur, ut auferatis malum de medio vestri, et universus Israel audiens pertimescat.
e tutti gli uomini della sua città lo lapideranno, sì che muoia; così toglierai via di mezzo a te il male, e tutto Israele lo saprà e temerà.
22 Quando peccaverit homo quod morte plectendum est, et adiudicatus morti appensus fuerit in patibulo:
E quand’uno avrà commesso un delitto degno di morte, e tu l’avrai fatto morire e appiccato a un albero,
23 non permanebit cadaver eius in ligno, sed in eadem die sepelietur: quia maledictus a Deo est qui pendet in ligno: et nequaquam contaminabis Terram tuam, quam Dominus Deus tuus dederit tibi in possessionem.
il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull’albero, ma lo seppellirai senza fallo lo stesso giorno; perché l’appiccato è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come eredità.

< Deuteronomii 21 >