< Liber Numeri 35 >

1 Hæc quoque locutus est Dominus ad Moysen in campestribus Moab supra Jordanem, contra Jericho:
L’Eterno parlò ancora a Mosè nelle pianure di Moab presso il Giordano, di faccia a Gerico, dicendo:
2 Præcipe filiis Israël ut dent Levitis de possessionibus suis
“Ordina ai figliuoli d’Israele che, della eredità che possederanno diano ai Leviti delle città da abitare; darete pure ai Leviti il contado ch’è intorno alle città.
3 urbes ad habitandum, et suburbana earum per circuitum: ut ipsi in oppidis maneant, et suburbana sint pecoribus ac jumentis:
Ed essi avranno le città pel abitarvi; e il contado servirà per i loro bestiami, per i loro beni e per tutti i loro animali.
4 quæ a muris civitatum forinsecus, per circuitum, mille passuum spatio tendentur.
Il contado delle città che darete ai Leviti si estenderà fuori per lo spazio di mille cubiti dalle mura della città, tutt’intorno.
5 Contra orientem duo millia erunt cubiti, et contra meridiem similiter erunt duo millia: ad mare quoque, quod respicit ad occidentem, eadem mensura erit, et septentrionalis plaga æquali termino finietur, eruntque urbes in medio, et foris suburbana.
Misurerete dunque, fuori della città, duemila cubiti dal lato orientale, duemila cubiti dal lato meridionale, duemila cubiti dal lato occidentale e duemila cubiti dal lato settentrionale; la città sarà in mezzo. Tale sarà il contado di ciascuna delle loro città.
6 De ipsis autem oppidis, quæ Levitis dabitis, sex erunt in fugitivorum auxilia separata, ut fugiat ad ea qui fuderit sanguinem: et exceptis his, alia quadraginta duo oppida,
Fra le città che darete ai Leviti ci saranno le sei città di rifugio, che voi designerete perché vi si rifugi l’omicida; e a queste aggiungerete altre quarantadue città.
7 id est, simul quadraginta octo cum suburbanis suis.
Tutte le città che darete ai Leviti saranno dunque quarantotto, col relativo contado.
8 Ipsæque urbes, quæ dabuntur de possessionibus filiorum Israël, ab his qui plus habent, plures auferentur: et qui minus, pauciores: singuli juxta mensuram hæreditatis suæ dabunt oppida Levitis.
E di queste città che darete ai Leviti, prendendole dalla proprietà dei figliuoli d’Israele, ne prenderete di più da quelli che ne hanno di più, e di meno da quelli che ne hanno di meno; ognuno darà, delle sue città, ai Leviti, in proporzione della eredità che gli sarà toccata”.
9 Ait Dominus ad Moysen:
Poi l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
10 Loquere filiis Israël, et dices ad eos: Quando transgressi fueritis Jordanem in terram Chanaan,
“Parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Canaan,
11 decernite quæ urbes esse debeant in præsidia fugitivorum, qui nolentes sanguinem fuderint:
designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possa ricoverarsi l’omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente.
12 in quibus cum fuerit profugus, cognatus occisi non poterit eum occidere, donec stet in conspectu multitudinis, et causa illius judicetur.
Queste città vi serviranno di rifugio contro il vindice del sangue, affinché l’omicida non sia messo a morte prima d’esser comparso in giudizio dinanzi alla raunanza.
13 De ipsis autem urbibus, quæ ad fugitivorum subsidia separantur,
Delle città che darete, sei saranno dunque per voi città di rifugio.
14 tres erunt trans Jordanem, et tres in terra Chanaan,
Darete tre città di qua dal Giordano, e darete tre altre città nel paese di Canaan; e saranno città di rifugio.
15 tam filiis Israël quam advenis atque peregrinis, ut confugiat ad eas qui nolens sanguinem fuderit.
Queste sei città serviranno di rifugio ai figliuoli d’Israele, allo straniero e a colui che soggiornerà fra voi, affinché vi scampi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente.
16 Si quis ferro percusserit, et mortuus fuerit qui percussus est, reus erit homicidii, et ipse morietur.
Ma se uno colpisce un altro con uno stromento di ferro, sì che quello ne muoia, quel tale è un omicida; l’omicida dovrà esser punito di morte.
17 Si lapidem jecerit, et ictus occubuerit, similiter punietur.
E se lo colpisce con una pietra che aveva in mano, atta a causare la morte, e il colpito muore, quel tale è un omicida; l’omicida dovrà esser punito di morte.
18 Si ligno percussus interierit, percussoris sanguine vindicabitur.
O se lo colpisce con uno stromento di legno che aveva in mano, atto a causare la morte, e il colpito muore, quel tale è un omicida; l’omicida dovrà esser punito di morte.
19 Propinquus occisi, homicidam interficiet: statim ut apprehenderit eum, interficiet.
Sarà il vindice del sangue quegli che metterà a morte l’omicida; quando lo incontrerà, l’ucciderà.
20 Si per odium quis hominem impulerit, vel jecerit quippiam in eum per insidias:
Se uno dà a un altro una spinta per odio, o gli getta contro qualcosa con premeditazione, sì che quello ne muoia,
21 aut cum esset inimicus, manu percusserit, et ille mortuus fuerit: percussor homicidii reus erit: cognatus occisi statim ut invenerit eum, jugulabit.
o lo colpisce per inimicizia con la mano, sì che quello ne muoia, colui che ha colpito dovrà esser punito di morte; è un omicida; il vindice del sangue ucciderà l’omicida quando lo incontrerà.
22 Quod si fortuitu, et absque odio
Ma se gli da una spinta per caso e non per inimicizia, o gli getta contro qualcosa senza premeditazione,
23 et inimicitiis quidquam horum fecerit,
o se, senza vederlo, gli fa cadere addosso una pietra che possa causare la morte, e quello ne muore, senza che l’altro gli fosse nemico o gli volesse fare del male,
24 et hoc audiente populo fuerit comprobatum, atque inter percussorem et propinquum sanguinis quæstio ventilata:
allora ecco le norme secondo le quali la raunanza giudicherà fra colui che ha colpito e il vindice del sangue.
25 liberabitur innocens de ultoris manu, et reducetur per sententiam in urbem, ad quam confugerat, manebitque ibi, donec sacerdos magnus, qui oleo sancto unctus est, moriatur.
La raunanza libererà l’omicida dalle mani del vindice del sangue e lo farà tornare alla città di rifugio dove s’era ricoverato. Quivi dimorerà, fino alla morte del sommo sacerdote che fu unto con l’olio santo.
26 Si interfector extra fines urbium, quæ exulibus deputatæ sunt,
Ma se l’omicida esce dai confini della città di rifugio dove s’era ricoverato,
27 fuerit inventus, et percussus ab eo qui ultor est sanguinis: absque noxa erit qui eum occiderit.
e se il vindice del sangue trova l’omicida fuori de’ confini della sua città di rifugio e l’uccide, il vindice del sangue non sarà responsabile del sangue versato.
28 Debuerat enim profugus usque ad mortem pontificis in urbe residere. Postquam autem ille obierit, homicida revertetur in terram suam.
Poiché l’omicida deve stare nella sua città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote; ma, dopo la morte del sommo sacerdote, l’omicida potrà tornare nella terra di sua proprietà.
29 Hæc sempiterna erunt, et legitima in cunctis habitationibus vestris.
Queste vi servano come norme di diritto, di generazione in generazione, dovunque dimorerete.
30 Homicida sub testibus punietur: ad unius testimonium nullus condemnabitur.
Se uno uccide un altro, l’omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione di testimoni; ma un unico testimone non basterà per far condannare una persona a morte.
31 Non accipietis pretium ab eo qui reus est sanguinis, statim et ipse morietur.
Non accetterete prezzo di riscatto per la vita d’un omicida colpevole e degno di morte, perché dovrà esser punito di morte.
32 Exules et profugi ante mortem pontificis nullo modo in urbes suas reverti poterunt,
Non accetterete prezzo di riscatto che permetta a un omicida di ricoverarsi nella sua città di rifugio e di tornare ad abitare nel paese prima della morte del sacerdote.
33 ne polluatis terram habitationis vestræ, quæ insontium cruore maculatur: nec aliter expiari potest, nisi per ejus sanguinem, qui alterius sanguinem fuderit.
Non contaminerete il paese dove sarete, perché il sangue contamina il paese; e non si potrà fare per il paese alcuna espiazione del sangue che vi sarà stato sparso, se non mediante il sangue di colui che l’avrà sparso.
34 Atque ita emundabitur vestra possessio me commorante vobiscum. Ego enim sum Dominus qui habito inter filios Israël.
Non contaminerete dunque il paese che andate ad abitare, e in mezzo al quale io dimorerò; poiché io sono l’Eterno che dimoro in mezzo ai figliuoli d’Israele”.

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