< Levitico 25 >

1 Il Signore disse ancora a Mosè sul monte Sinai:
Locutusque est Dominus ad Moysen in monte Sinai, dicens:
2 «Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando entrerete nel paese che io vi dò, la terra dovrà avere il suo sabato consacrato al Signore.
Loquere filiis Israel, et dices ad eos: Quando ingressi fueritis terram quam ego dabo vobis, sabbatizes sabbatum Domini.
3 Per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti;
Sex annis seres agrum tuum, et sex annis putabis vineam tuam, colligesque fructus eius:
4 ma il settimo anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore; non seminerai il tuo campo e non poterai la tua vigna.
septimo autem anno sabbatum erit terrae, requietionis Domini: agrum non seres, et vineam non putabis.
5 Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dal seme caduto nella tua mietitura precedente e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la terra.
Quae sponte gignet humus, non metes: et uvas primitiarum tuarum non colliges quasi vindemiam: annus enim requietionis terrae est:
6 Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e al forestiero che è presso di te;
sed erunt vobis in cibum, tibi et servo tuo, ancillae et mercenario tuo, et advenae qui peregrinatur apud te:
7 anche al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese servirà di nutrimento quanto essa produrrà.
iumentis tuis et pecoribus omnia quae nascuntur, praebebunt cibum.
8 Conterai anche sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni.
Numerabis quoque tibi septem hebdomadas annorum, id est, septies septem, quae simul faciunt annos quadraginta novem:
9 Al decimo giorno del settimo mese, farai squillare la tromba dell'acclamazione; nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese.
et clanges buccina mense septimo, decima die mensis, propitiationis tempore, in universa terra vestra.
10 Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia.
Sanctificabisque annum quinquagesimum, et vocabis remissionem cunctis habitatoribus terrae tuae: ipse est enim iubilaeus. Revertetur homo ad possessionem suam, et unusquisque rediet ad familiam pristinam:
11 Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina, né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate.
quia iubilaeus est et quinquagesimus annus. Non seretis, neque metetis sponte in agro nascentia, et primitias vindemiae non colligetis,
12 Poiché è il giubileo; esso vi sarà sacro; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi.
ob sanctificationem iubilaei, sed statim oblata comedetis.
13 In quest'anno del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo.
Anno iubilaei redient omnes ad possessiones suas.
14 Quando vendete qualche cosa al vostro prossimo o quando acquistate qualche cosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello.
quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum, sed iuxta numerum annorum iubilei emes ab eo,
15 Regolerai l'acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l'ultimo giubileo: egli venderà a te in base agli anni di rendita.
et iuxta supputationem frugum vendet tibi.
16 Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo; perché egli ti vende la somma dei raccolti.
Quanto plures anni remanserint post iubilaeum, tanto crescet et pretium: et quanto minus temporis numeraveris, tanto minoris et emptio constabit. tempus enim frugum vendet tibi.
17 Nessuno di voi danneggi il fratello, ma temete il vostro Dio, poiché io sono il Signore vostro Dio.
Nolite affligere contribules vestros, sed timeat unusquisque Deum suum, quia ego Dominus Deus vester.
18 Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, le adempirete e abiterete il paese tranquilli.
Facite praecepta mea, et iudicia custodite, et implete ea, ut habitare possitis in terra absque ullo pavore,
19 La terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà e vi abiterete tranquilli.
et gignat vobis humus fructus suos, quibus vescamini usque ad saturitatem, nullius impetum formidantes.
20 Se dite: Che mangeremo il settimo anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti?,
Quod si dixeritis: Quid comedemus anno septimo, si non severimus, neque collegerimus fruges nostras?
21 io disporrò in vostro favore un raccolto abbondante per il sesto anno ed esso vi darà frutti per tre anni.
Dabo benedictionem meam vobis anno sexto, et faciet fructus trium annorum:
22 L'ottavo anno seminerete e consumerete il vecchio raccolto fino al nono anno; mangerete il raccolto vecchio finché venga il nuovo.
seretisque anno octavo, et comedetis veteres fruges usque ad nonum annum: donec nova nascantur, edetis vetera.
23 Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini.
Terra quoque non vendetur in perpetuum: quia mea est, et vos advenae et coloni mei estis.
24 Perciò, in tutto il paese che avrete in possesso, concederete il diritto di riscatto per quanto riguarda il suolo.
unde cuncta regio possessionis vestrae sub redemptionis conditione vendetur.
25 Se il tuo fratello, divenuto povero, vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto.
Si attenuatus frater tuus vendiderit possessiunculam suam, et voluerit propinquus eius, potest redimere quod ille vendiderat.
26 Se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto,
sin autem non habuerit proximum, et ipse pretium ad redimendum potuerit invenire:
27 conterà le annate passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che ancora rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio.
computabuntur fructus ex eo tempore quo vendidit: et quod reliquum est, reddet emptori, sicque recipiet possessionem suam.
28 Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano al compratore fino all'anno del giubileo; al giubileo il compratore uscirà e l'altro rientrerà in possesso del suo patrimonio.
quod si non invenerit manus eius ut reddat pretium, habebit emptor quod emerat, usque ad annum iubileum. In ipso enim omnis venditio redibit ad dominum, et ad possessorem pristinum.
29 Se uno vende una casa abitabile in una città recinta di mura, ha diritto al riscatto fino allo scadere dell'anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero.
Qui vendiderit domum intra urbis muros, habebit licentiam redimendi, donec unus impleatur annus.
30 Ma se quella casa, posta in una città recinta di mura, non è riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti; il compratore non sarà tenuto a uscire al giubileo.
si non redemerit, et anni circulus fuerit evolutus, emptor possidebit eam, et posteri eius in perpetuum, et redimi non poterit, etiam in iubileo.
31 Però le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate come parte dei fondi campestri; potranno essere riscattate e al giubileo il compratore dovrà uscire.
Sin autem in villa domus, quae muros non habet, agrorum iure vendetur. si ante redempta non fuerit, in iubileo revertetur ad dominum.
32 Quanto alle città dei leviti e alle case che essi vi possederanno, i leviti avranno il diritto perenne di riscatto.
Aedes Levitarum, quae in urbibus sunt, semper possunt redimi:
33 Se chi riscatta è un levita, in occasione del giubileo il compratore uscirà dalla casa comprata nella città levitica, perché le case delle città levitiche sono loro proprietà, in mezzo agli Israeliti.
si redemptae non fuerint, in iubileo revertentur ad dominos, quia domus urbium Levitarum pro possessionibus sunt inter filios Israel.
34 Neppure campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno vendere, perché sono loro proprietà perenne.
Suburbana autem eorum non veneant, quia possessio sempiterna est.
35 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo, come un forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te.
Si attenuatus fuerit frater tuus, et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenam, et peregrinum, et vixerit tecum,
36 Non prendere da lui interessi, né utili; ma temi il tuo Dio e fà vivere il tuo fratello presso di te.
ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti. Time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te.
37 Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura.
Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges.
38 Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio.
Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos de Terra Aegypti, ut darem vobis Terram Chanaan, et essem vester Deus.
39 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo;
Si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non eum opprimes servitute famulorum,
40 sia presso di te come un bracciante, come un inquilino. Ti servirà fino all'anno del giubileo;
sed quasi mercenarius et colonus erit: usque ad annum iubileum operabitur apud te,
41 allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri.
et postea egredietur cum liberis suis, et revertetur ad cognationem ad possessionem patrum suorum.
42 Poiché essi sono miei servi, che io ho fatto uscire dal paese d'Egitto; non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi.
mei enim servi sunt, et ego eduxi eos de Terra Aegypti. non veneant conditione servorum:
43 Non lo tratterai con asprezza, ma temerai il tuo Dio.
ne affligas eum per potentiam, sed metuito Deum tuum.
44 Quanto allo schiavo e alla schiava, che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava.
Servus et ancilla sint vobis de nationibus quae in circuitu vestro sunt.
45 Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese; saranno vostra proprietà.
Et de advenis qui peregrinantur apud vos, vel qui ex his nati fuerint in terra vestra, hos habebitis famulos:
46 Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi; ma quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, ognuno nei riguardi dell'altro, non lo tratterai con asprezza.
et hereditario iure transmittetis ad posteros, ac possidebitis in aeternum. fratres autem vestros filios Israel ne opprimatis per potentiam.
47 Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco e il tuo fratello si grava di debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua famiglia,
Si invaluerit apud vos manus advenae atque peregrini, et attenuatus frater tuus vendiderit se ei, aut cuiquam de stirpe eius:
48 dopo che si è venduto, ha il diritto di riscatto; lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli
post venditionem potest redimi. Qui voluerit ex fratribus suis, redimet eum,
49 o suo zio o il figlio di suo zio; lo potrà riscattare uno dei parenti dello stesso suo sangue o, se ha i mezzi di farlo, potrà riscattarsi da sé.
et patruus, et patruelis, et consanguineus, et affinis. Sin autem et ipse potuerit, redimet se,
50 Farà il calcolo con il suo compratore, dall'anno che gli si è venduto all'anno del giubileo; il prezzo da pagare sarà in proporzione del numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un bracciante.
supputatis dumtaxat annis a tempore venditionis suae usque in annum iubileum: et pecunia, qua venditus fuerat, iuxta annorum numerum et rationem mercenarii supputata.
51 Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il riscatto in ragione di questi anni e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato;
Si plures fuerint anni qui remanent usque ad iubileum, secundum hos reddet et pretium.
52 se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il calcolo con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni.
si pauci, ponet rationem cum eo iuxta annorum numerum, et reddet emptori quod reliquum est annorum,
53 Resterà presso di lui come un bracciante preso a servizio anno per anno; il padrone non dovrà trattarlo con asprezza sotto i suoi occhi.
quibus ante servivit mercedibus imputatis: non affliget eum violenter in conspectu tuo.
54 Se non è riscattato in alcuno di quei modi, se ne andrà libero l'anno del giubileo: lui con i suoi figli.
Quod si per haec redimi non potuerit, anno iubileo egredietur cum liberis suis.
55 Poiché gli Israeliti sono miei servi; miei servi, che ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio».
Mei enim sunt servi, filii Israel, quos eduxi de Terra Aegypti.

< Levitico 25 >